aggiustamento, di cui si dirà di seguito, le partecipazioni in CAI risultavano, alla data del conferimento, pari a:
BF 36,79% Consorzio Adriatico 1,84% Consorzio Centro Sud 6,29% Consorzio Emilia 31,10% Consorzio Tir-
reno 20,02% e SCCA 3,96%.
L’Accordo prevedeva che le riserve sovrapprezzo create dai Consorzi Agrari per effetto dei Conferimenti fossero
soggette ad aggiustamenti per tener conto di eventuali differenze che dovessero emergere tra il valore del patrimonio
netto del relativo Ramo d’Azienda quale risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento per il conferimento e il
valore del patrimonio netto del relativo Ramo d’Azienda alla data di esecuzione dei Conferimenti.
A seguito di tali meccanismi di aggiustamento delle riserve targate e all’accordo raggiunto con i Consorzi Agrari
conferenti, a seguito dei conguagli effettivi derivanti dalle operazioni di conferimento, la quota di partecipazione detenuta
dal socio BF S.p.A. è passata nel corso del 2021 dal 36,79% all’attuale 38,58%.
Come descritto poc’anzi, BF deteneva una quota partecipativa in CAI già a partire dall’esercizio 2020, ed aveva già
sottoscritto con i Soci Consorzi un patto parasociale per la governance condivisa della società, che prevedeva la
necessità di assumere un prestabilito numero di decisioni relative a materie rilevanti, sia in capo all’assemblea che al
consiglio di amministrazione, solamente in presenza di maggioranze rafforzate, arrivando di fatto a non consentire a BF
di esercitare da sola un potere sostanziale sulla partecipata, pur essendo il socio di maggioranza relativa della stessa.
Peraltro in caso di stallo decisionale dovuto al protrarsi in seno al Consiglio di Amministrazione di votazioni senza esito,
a causa del mancato raggiungimento delle suddette maggioranze rafforzate, i Soci Consorzi avrebbero potuto, in ragione
del patto parasociale precedentemente in vigore, esercitare diritti di opzione che avrebbero consentito loro di
estromettere dall’azionariato BF, appalesando una sua sostanziale impossibilità di assumere decisioni rilevanti in
autonomia, essendo sempre previsto che i Soci Consorzi potessero opporsi fino all’estrema conseguenza di liquidare il
socio industriale.
Nel corso dei primi giorni del mese di ottobre 2021 i soci hanno definito nuovi accordi nei patti di governance, recepiti
nel nuovo statuto di CAI in data 9 marzo 2022 (ma efficaci già alla data di sottoscrizione), prevedendo in particolare: (1)
il rafforzamento operativo nella gestione da parte dell’Amministratore Delegato, la cui nomina è attribuita al socio BF,
mediante meccanismi di deleghe tali per cui l’attività di gestione e di influenza da parte dell’AD sulle materie rilevanti è
tale da consentirgli di esercitare il proprio potere sull’entità (per conto di BF) al punto da poter significativamente incidere
sull’ammontare dei suoi rendimenti, (2) circoscritti a meri diritti di protezione le precedenti clausole che in passato
attribuivano ai Soci Consorzi la facoltà di esercizio indiscriminato di opzioni di riacquisto della quota azionaria detenuta
da BF in caso di stallo decisionale in Consiglio di Amministrazione, (3) esclusa l’approvazione del budget annuale dalle
prerogative di spettanza del Consiglio di Amministrazione.
In considerazione di tali aspetti, concordati ad inizio ottobre 2021 e recepiti nel nuovo statuto di CAI, la Direzione di BF
ha predisposto un’analisi qualitativa e quantitativa degli effettivi poteri detenuti dal Gruppo a seguito di queste modifiche
volta a verificare se i poteri ora attribuiti a BF, in parte per le più ampie deleghe attribuite all’Amministratore Delegato di
natura operativa e strategica, ed in parte per il venire meno del rischio immanente di perdita di controllo conseguente al
verificarsi di stalli decisionali, le conferiscano la capacità effettiva di dirigere le attività rilevanti di CAI, ossia quelle attività
che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento.
Al termine di tale verifica si è potuto constatare l’effettività del potere e la capacità di esercitarlo da parte
dell’Amministratore Delegato tale da consentire a BF di detenere allo stesso tempo il potere sull'entità oggetto di
investimento, l’esposizione ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la società, e la capacità di esercitare il proprio
potere sulla società per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti, realizzando le tre condizioni previste dall’IFRS 10
per il conseguimento del controllo, il quale, come previsto dal principio stesso, può essere ottenuto anche senza scambio
di corrispettivi. In particolare il paragrafo B80 del suddetto principio indica proprio che un investitore debba rideterminare
se controlla una partecipata nel caso in cui fatti e circostanze indichino la presenza di variazioni in uno o più dei tre
elementi di controllo elencati nel precedente paragrafo.
Chiaramente, stante la natura della società, l’Amministratore Delegato nominato da BF non potrà che esercitare i propri
poteri e le proprie prerogative perseguendo al contempo gli obiettivi di mutualità previsti dalla normativa vigente.
Si sottolinea che i riflessi di tutta l’operazione ovvero la verifica dell’acquisizione del controllo nonché le oppor-
tune valutazioni in merito al consolidamento di Cai Spa sono state oggetto di dedicato parere da parte di un
terzo indipendente con accreditato standing professionale in materia.