
Progetto di bilancio separato e consolidato
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
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transattivo, sottoscrivendo il relativo Verbale di mediazione ex art. 474, I comma, cod. proc.
civ. e art. 12, I comma, D. Lgs. 28/2010. In dettaglio, il Verbale prevede che Gequity riconosca
al dr. Manconi, a titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno delle pretese vantate dal
medesimo nei confronti dell’Emittente, la somma omnicomprensiva di Euro 140.000, quale
risarcimento del danno; tale importo è stato corrisposto per intero da parte della Società nel
rispetto delle scadenze delle singole rate di pagamento pattuite. Parimenti la Società ha
provveduto, nella sua qualità di sostituto di imposta, a versare all’Erario le somme
debitamente trattenute, a titolo di ritenute, sugli importi corrisposti al dr. Carlo Manconi.
Nonostante Gequity abbia adempiuto pienamente agli accordi assunti in sede di mediazione,
in data 2 agosto 2021, il dr. Carlo Manconi ha notificato alla Società formale atto di
pignoramento presso terzi, attraverso il quale ha inteso sottoporre a pignoramento per la
copertura del proprio presunto credito la somma di Euro 24.148,50. In risposta a tale atto, in
data 6 agosto 2021 l’Emittente ha depositato presso il Tribunale di Milano formale ricorso in
opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, II comma, cod. proc. civ., nel quale ha ribadito
di aver dato integrale esecuzione agli accordi contenuti nel Verbale. A seguito del deposito del
ricorso in opposizione all’esecuzione da parte di Gequity, si è instaurato avanti al Tribunale di
Milano il procedimento rubricato al RGN. 4689/2021 e si è svolta in data 4 ottobre 2021 la
prima udienza, nel corso della quale i legali delle parti hanno provveduto a confermare le loro
reciproche istanze. A seguito del rigetto dell’istanza di sospensiva del titolo esecutivo
presentata da Gequity, in data 2 dicembre 2021, la Società ha depositato presso il Tribunale
di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese, formale reclamo ex art. 669-terdecies
cod. proc. civ. contro l'ordinanza di rigetto del Giudice. Il predetto reclamo è stato deciso in
senso favorevole alla Società in data 19 gennaio 2022, con ordinanza notificata in data 23
marzo 2022. In dettaglio, il Collegio Giudicante ha accolto il reclamo presentato da Gequity,
disponendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo con riferimento alle somme
indicate nei precetti notificati dal dr. Carlo Manconi. La prossima udienza, inizialmente fissata
per il 31 maggio 2022, è stata differita al 3 novembre 2022. Per mera completezza si rammenta
che (i) in sede esecutiva, il dr. Carlo Manconi ha intimato alla Società di provvedere al
pagamento nei suoi confronti anche della somma debitamente trattenuta e versata all’Erario,
nonché della penale prevista in caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento (il
versamento della penale è stato richiesto in misura proporzionale al presunto mancato
pagamento); (ii) la Società, a dimostrazione della sua piena correttezza e buona fede
nell’esecuzione del Verbale, ha presentato formale istanza di interpello all’Agenzia delle
Entrate ex art. 11, comma 1, legge 27 luglio 200 n. 212, per verificare la corretta
interpretazione dell’art. 6 comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ed il corretto trattamento
fiscale, con riferimento alla ritenuta di cui all’art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al citato interpello, confermando la tesi sostenuta dalla
Società e dunque il corretto trattamento fiscale delle somme sinora corrisposte a controparte.
Si ricorda, inoltre, che nell’ottobre 2015 l’allora Investimenti e Sviluppo S.r.l. (oggi Gequity
S.p.A.) aveva instaurato una causa attiva avanti al Tribunale di Milano promuovendo un’azione
di responsabilità ai sensi dell’art.2393 c.c. nei confronti di ex Amministratori della Società. Si
trattava di un procedimento, in relazione al quale la Società era riuscita a concludere con esito