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Con riferimento al periodo di imposta 2006, il 27 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Lombardia ha notificato, alla Vincenzo Zucchi S.p.A., gli avvisi di accertamento a fini I.V.A.
ed I.R.A.P. Avverso detti avvisi, a seguito della mancata chiusura della lite per il tramite della procedura di
accertamento con adesione, è stato presentato ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Milano, la quale ha accolto integralmente il ricorso della Capogruppo, compensando le spese di lite.
L’Ufficio ha tempestivamente appellato la sentenza emessa dai giudici di primo grado. La Commissione
Tributaria Regionale di Milano ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, con riferimento al profilo della
rideterminazione dell’imponibile relativo ai finanziamenti ed alle cessioni infragruppo, nonché con
riferimento ai profili I.R.A.P., per i quali era stata stanziato apposito fondo a bilancio. Avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale, è stato proposto ricorso per Cassazione, sia da parte dell’Ufficio
che da parte della Capogruppo. Nelle more del giudizio in Cassazione, la stessa Vincenzo Zucchi S.p.A. ha
proposto apposita istanza per la sospensione cautelare della sentenza d’appello impugnata. La
Commissione Tributaria Regionale di Milano, in data 17 marzo 2015, ha accolto la richiesta di sospensione
dell’efficacia esecutiva della richiamata sentenza. La Corte di Cassazione ha accolto il motivo del ricorso
principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, relativo al riaddebito dei costi sostenuti da Basitalia per
l’indennizzo derivante dall’utilizzo del punto vendita di Trieste rinviando per l’effetto alla Corte di Giustizia
Tributaria di II° Grado della Lombardia. Di conseguenza, per tutte le restanti questioni oggetto di
contenzioso e, ancor prima, di accertamento, è divenuta definitiva la sentenza di appello. La Capogruppo
ha riassunto il summenzionato giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della
Lombardia, giudizio nel quale l’Ufficio si è costituito con proprio atto di controdeduzioni. Nelle more del
processo la Capogruppo, considerando che i rilievi più rilevanti, in termini economici, erano divenuti
definitivi a seguito della ordinanza della Cassazione, anche a seguito di numerosi colloqui con l’Ufficio, ha
ritenuto di aderire alla definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 1, commi da 231 a
252, della Legge n. 197/2022 (rottamazione quater). L’adesione all’istituto deflattivo si è prospettata
conveniente rispetto ad ogni altra soluzione conciliativa, e utile ad evitare qualsiasi rischio ed alea relativi al
contenzioso. Difatti, da un lato i rilievi divenuti definitivi a favore della Vincenzo Zucchi S.p.A. risultavano, e
risultano tutt’ora, integralmente sgravati dai carichi esattoriali; dall’altro lato, i rilievi divenuti definitivi a
favore dell’Ufficio, iscritti a ruolo per le intere somme ingiunte nell’atto di accertamento, hanno potuto essere
definiti con il pagamento delle sole imposte originariamente richieste, al netto di sanzioni e di interessi. In
base a quanto disposto dal citato art. 1, commi 231 ss. della L. 197/2022 la CGT II° Lombardia, previo
riscontro dei regolari pagamenti delle somme dovute per la definizione agevolata, pronuncerà l’estinzione
del giudizio RGA 4088/2022, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per il periodo di imposta 2007 in data 21 dicembre 2012, la Vincenzo Zucchi S.p.A. ha ricevuto in notifica
due avvisi di accertamento, ai fini IRES, IVA ed IRAP, con i quali la Direzione Regionale della Lombardia —
Ufficio grandi contribuenti ha contestato la deducibilità di costi sostenuti con operatori residenti in paesi con
regime fiscale privilegiato, in violazione dell’art. 110, comma 10 T.U.I.R. nonché la competenza di alcuni
costi dedotti nell’anno accertato. Chiusa con esito negativo la procedura di accertamento con adesione, è
stato tempestivamente proposto ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, il 16
gennaio 2014, ha parzialmente accolto il ricorso della Capogruppo, annullando così i rilievi concernenti i
costi sostenuti per operazioni di acquisto di beni da fornitori residenti in Paesi c.d. “black list”. La
Commissione ha, comunque, ritenuto che alcuni costi siano stati erroneamente imputati al periodo di
imposta successivo a quello di competenza. Avverso la predetta pronuncia è stato presentato appello
principale, sia da parte della Capogruppo che da parte della Agenzia delle Entrate. In data 20 aprile 2015 la
Commissione Tributaria Regionale di Milano ha pronunciato la sentenza, depositata il 7 maggio 2015 con la
quale, riuniti gli appelli proposti dalla Capogruppo e dall’Ufficio, ha confermato il dispositivo della sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, notificato tempestivo ricorso
per Cassazione, avverso il quale la Vincenzo Zucchi S.p.A. ha presentato apposito controricorso, con il
quale ha coltivato l’impugnazione avverso il capo della sentenza di appello che l’aveva vista soccombente.
La Corte di Cassazione ha definitivamente annullato il recupero relativo alla contestata indeducibilità dei
costi c.d. black list, ma al contempo ha ritenuto legittimo il recupero della somma di 422.284,86 Euro per
errore di imputazione temporale. Per l’effetto, ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II° della
Lombardia solo affinché valutasse l’applicazione dello jus superveniens in tema di sanzionabilità di un simile
errore. La Capogruppo ha riassunto il summenzionato giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II°
Grado della Lombardia, giudizio nel quale l’Ufficio si è costituito con proprio atto di controdeduzioni. Nelle
more del processo la Vincenzo Zucchi S.p.A., considerando che il giudizio verteva solo in materia di
sanzioni e che tutti i restanti rilievi erano divenuti definitivi a seguito della ordinanza della Cassazione,
anche a seguito di numerosi colloqui con l’Ufficio, ha ritenuto di aderire alla definizione dei carichi affidati
agli agenti della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 (rottamazione quater).
L’adesione all’istituto deflattivo si è prospettata senza dubbio conveniente rispetto ad ogni altra soluzione
conciliativa, e utile ad evitare ogni alea relativa al contenzioso, visto che la cd. rottamazione quater ha
consentito alla Capogruppo di definire la posizione con lo sgravio integrale delle sanzioni oggetto di