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provvisoria è pari a circa 13 milioni di Euro). In data 10 agosto 2016 la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha disposto la
sospensione giudiziale della riscossione. In data 15 novembre 2016 si è
tenuta l’udienza del merito presso la Commissione Tributaria Provinciale
di Siracusa. Il 16 maggio 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa ha annullato l’atto impugnato, ma ha ri-determinato il valore
dell’azienda ceduta ai fini dell’imposta di registro in circa 71 milioni di
Euro (contro i circa 25 milioni di Euro dichiarati ai fini dell’imposta di
registro). Lo Studio che segue il contenzioso ha confermato
l’infondatezza della pretesa impositiva come riformulata dalla CTP di
Siracusa e la conseguente sussistenza di ragionevoli aspettative di una
sua radicale confutazione nei superiori gradi di giudizio. In data 17 luglio
2017 ERG S.p.A. ha presentato appello alla Commissione Tributaria
Regionale competente, richiedendo la sospensione degli effetti della
sentenza di primo grado. In data 9 settembre 2017 la Commissione
Tributaria Regionale ha rigettato l’istanza di sospensione di cui sopra. In
data 13 ottobre 2017 la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate
di Siracusa, ha notificato specifico avviso di liquidazione liquidando una
maggiore imposta di registro per 5,1 milioni di Euro, sanzioni per 5,1
milioni di Euro ed interessi al 10 ottobre 2017 per 0,6 milioni di Euro.
Avverso il citato avviso di liquidazione è stato proposto ricorso e
contestuale istanza di sospensione giudiziale della riscossione. In data
23 novembre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha
disposto la sospensione giudiziale della riscossione e fissato l’udienza di
merito per il 15 gennaio 2018. In tale data si è svolta l’udienza di merito
ed in data 24 gennaio 2018 la Commissione Tributaria Regionale
(sezione distaccata) di Siracusa ha disposto con ordinanza la nomina a
c.t.u. del dott. comm. Sebastiano Truglio da Catania. In data 7 marzo
2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha riliquidato in
circa 2 milioni di Euro l’imposta dovuta con l’irrogazione di sanzioni ed
interessi per complessivi circa 4,5 milioni di Euro. Alla sentenza ha fatto
seguito la riemissione di un nuovo avviso di liquidazione dall’Agenzia
delle Entrate. In data 11 maggio 2018 la Società ha proposto appello
contro la menzionata sentenza, proponendo altresì istanza di
sospensione giudiziale della riscossione. Il Presidente della Commissione
Tributaria Regionale di Siracusa ha fissato l’udienza per la sospensione
giudiziale della riscossione per il 17 luglio 2018; posto che il termine
entro cui effettuare il versamento degli importi richiesti con il predetto
avviso di liquidazione risultava essere il 15 giugno 2018 (quindi
antecedente l’udienza per la sospensione giudiziale della riscossione),
ERG S.p.A. si è vista costretta ad effettuare il versamento di circa 4,5
milioni di Euro (riscossione provvisoria in corso di giudizio). Tale importo
avrebbe dovuto essere rimborsato dall’Agenzia delle Entrate nel caso di
soccombenza della stessa nel giudizio di merito ed è stato iscritto fra i
crediti vantati dalla Società nei confronti dell’Erario. In data 6 maggio
2019 il c.t.u. dott. comm. Sebastiano Truglio da Catania ha trasmesso
alle parti la bozza di relazione di stima in cui è stato rappresentato un
valore negativo dell’azienda ceduta, quindi un valore inferiore a quello
dichiarato dalla Società. In data 12 giugno 2019 il c.t.u. ha depositato la
propria relazione di stima presso la Commissione Tributaria Regionale di
Siracusa, rispondendo altresì puntualmente alle osservazioni presentate
dall’Agenzia delle Entrate. Il giorno 10 febbraio 2020 ha avuto luogo la
discussione dell’appello davanti la CTR di Siracusa. In data 29 luglio 2020
è stata depositata la sentenza della CTR di Siracusa che – disattendendo
le risultanze della stima effettuata dal c.t.u. – ha accolto gli appelli
proposti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa
contro la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa e determinato il valore venale dell’azienda in:
- valore patrimoniale di 367 milioni di Euro (valore determinato
dal c.t.u.)
+
- valore dell’avviamento commerciale da determinarsi in base
alla percentuale di redditività (rapporto tra reddito d’impresa e
ricavi) applicata alla media dei ricavi del triennio precedente
alla cessione dell’azienda, moltiplicata per due (ai sensi
dell’abrogato art. 2, quarto comma, DPR n. 460/96).
A seguito dell’analisi svolta congiuntamente ai consulenti fiscali
incaricati della difesa, sussistendo evidenti profili di illegittimità, in data
7 ottobre 2020 è stato proposto ricorso in Corte di Cassazione avverso
la sentenza della CTR di Siracusa.
In data 29 settembre 2024 si è tenuta l’udienza e in data 17 gennaio
2025 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che
afferma il seguente principio di diritto “la valutazione dell’avviamento
aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta
di registro, va eseguita anche accertando, nel caso, il suo valore negativo
ed in tale ipotesi non può ricevere applicazione il criterio di cui all’art. 2,
comma 4, d.lgs. n. 460/1996, siccome basato su ordinari studi di settore
o su di una positiva redditività media dell’attività desunta da esercizi
pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi
prevista, di restituire un attendibile valore di mercato dell’azienda
nell’ipotesi di accertato avviamento negativo al momento del
trasferimento”. La sentenza accoglie il ricorso presentato dalla Società,
cassa la sentenza impugnata in relazione alle modalità di
determinazione del valore dell’avviamento operata dai giudici di
secondo grado, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della
Sicilia – sezione distaccata di Siracusa – in diversa composizione, per
l’accertamento e la determinazione, in base al principio enunciato, del
valore dell’accertato avviamento negativo e, di conseguenza, del valore
venale dell’azienda all’epoca del rogito (pari al valore patrimoniale
dell’azienda cui sottrarre il valore dell’avviamento negativo).
Considerata la Sentenza della Corte di Cassazione è confermata la
qualificazione di “
rischio remoto”. In data 14 dicembre 2020 la CTR ha
disposto la sospensione della riscossione previo deposito entro 60 gg di
polizza fideiussoria a favore dell’Agenzia delle Entrate per un montante
di 73 milioni di Euro. La polizza è stata depositata all’Agenzia delle
Entrate in data 9 febbraio 2021. A seguito della pubblicazione della
sentenza della Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza di
secondo grado della CTR di Siracusa, è cessata l’efficacia della polizza
fideiussoria prestata (per un montante di 73 milioni di Euro) a favore
dell’Agenzia delle Entrate. La Società chiederà la riassunzione presso la
Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione distaccata di
Siracusa – del giudizio tributario contro l’avviso di accertamento
originariamente emesso; in tale sede sarà richiesta una nuova
sospensione dell’esecutività dell’atto. Coerentemente con la
qualificazione del rischio come remoto, gli Amministratori confermano
l’iscrizione (ed il relativo valore) del credito vantato dalla Società nei
confronti dell’Erario (circa 4,5 milioni di Euro corrisposti all’Erario a titolo
di riscossione provvisoria in corso di giudizio) e non hanno proceduto
allo stanziamento di alcun fondo rischi.
Nota 7 - Crediti commerciali
La rilevazione iniziale avviene al fair value, successivamente sono
valutati applicando il criterio del costo ammortizzato.
I crediti commerciali e gli altri crediti e le attività derivanti da contratti
con i clienti sono sottoposti a verifica per riduzione di valore in
conformità con le disposizioni dell'IFRS 9 sulle perdite attese su crediti.
Le perdite attese su crediti (ECL) sono una stima delle perdite
ponderata in base alle probabilità di default della controparte.
Per i clienti, la Società valuta individualmente la tempistica e l'importo
della svalutazione sulla base della reale prospettiva di recupero.
Il riepilogo dei crediti è il seguente: