• era stato accantonato un fondo rischi per spese legali pari a Euro 150 migliaia relativo alla contestazione,
relativa alla controllata ESC, sopra descritta;
• era stato accantonato un fondo a titolo di estrema cautela e prudenza, come descritto sopra, pari a Euro
1 milione, a copertura di eventuali rischi derivanti dalle vendite effettuate nel mercato russo.
Avviso di liquidazione dell’imposta di registro e riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’atto dell’8
settembre 2017
Come già noto, in data 30 novembre 2017 è stato notificato alla Società un avviso di liquidazione dell’imposta di
registro in ordine all’operazione di acquisto dell’intera partecipazione nella società Autoclima Spa, perfezionatasi
in data 8 settembre 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente riqualificato l’atto di “cessione di azioni” in atto di “cessione di azienda”,
attraverso una non condivisibile interpretazione e applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La
riqualificazione dell'atto è relativa alla sola imposta di registro. A seguito di tale riqualificazione, l’Agenzia delle
Entrate ha notificato ai cedenti le azioni ed alla Società il già menzionato avviso, richiedendo una imposta di
registro, in solido tra le parti, pari ad euro 1.536 migliaia oltre interessi. La Società ha tempestivamente opposto
l’avviso di liquidazione presentando alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro ricorso con contestuale
richiesta di sospensione dell’atto. Il ricorso basa le sue principali eccezioni su una non corretta/illegittima
applicazione dell’art. 20 del D.P.R 131/1986 che erroneamente assimila gli effetti giuridici di una cessione di
quote/azioni a quelli propri di una cessione d’azienda. Peraltro, la Legge Di Bilancio 2018 ha modificato il testo
dell’art. 20 chiarendo la portata della norma e specificando, come ben evidenziato nella Relazione Ministeriale,
che una cessione di quote/azioni, anche totalitaria, non può essere riqualificata ai sensi dell’art. 20 in cessione di
azienda. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con sentenza n. 408/2018 depositata il 04/07/2018,
ha accolto il ricorso della società sul presupposto della natura interpretativa, con valenza retroattiva, del novellato
disposto dell’art. 20 suddetto.
Nelle more del procedimento l’art. 1, co. 1084, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha
testualmente sancito che: “L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce
interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. Dunque, la Legge di Bilancio 2019 (art.1, co. 1084), superando l’orientamento
di legittimità che nel frattempo era andato a formarsi, ha stabilito, senza più margini di incertezze, la natura
interpretativa autentica e, dunque, retroattiva delle modifiche già apportate dalla Legge di Bilancio 2018 all’art. 20
del DPR 131/86 in tema di riqualificazione ai fini imposta di registro.
Nonostante la novella normativa, l’Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza resa in primo grado, in
estrema sintesi, sul mero ed unico presupposto che la stessa sarebbe viziata da “vizio in giudicando” in quanto,
“nella fattispecie, la CTP ha deciso di applicare una norma sopravvenuta (non assimilabile a quelle per le quali vige